Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 1229/1959Art. 16
D.P.R. 1229/1959

Art. 16 — Espletate le prove del concorso, la Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggi…

ELI /it/dpr/1959/12/15/1229/art/16parte di D.P.R. 1229/1959
Art. 16. Espletate le prove del concorso, la Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. Nel formare la suddetta graduatoria deve tener conto anche dei titoli di precedenza e di preferenza che i concorrenti abbiano presentato nel termine stabilito nel bando di concorso a norma dell'art. 3. Entro i limiti dei posti messi a concorso sono dichiarati vincitori i primi classificati nella graduatoria degli idonei, salvo le quote riservate in favore delle categorie di concorrenti specificate nel bando. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano taluni che appartengano a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto a riserva di un maggior numero di posti.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 1229/1959 · fonte Normattiva ↗

← Art. 15 Art. 17 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.