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D.P.R. 1229/1959

Art. 157 — Agli effetti delle disposizioni dell'art

ELI /it/dpr/1959/12/15/1229/art/157parte di D.P.R. 1229/1959
Art. 157. Agli effetti delle disposizioni dell'art. 156, in caso di trasferimento dell'unico ufficiale giudiziario, questi, adempiute le formalita' stabilite dal quarto comma dell'art. 118 e dal primo comma dell'art. 120, prima di lasciare l'ufficio, deve depositare nella cancelleria i registri, il bollettario ed il repertorio in uso. Deve contestualmente depositare in duplice esemplare il prospetto riassuntivo prescritto dal secondo comma dell'art. 155 concernente le iscrizioni eseguite. Un esemplare del suddetto prospetto e' trasmesso, a cura del cancelliere e senza ritardo, alla cancelleria dell'ufficio al quale l'ufficiale giudiziario e' stato trasferito. Ogni ulteriore attribuzione sia in ordine alla determinazione mensile dei versamenti, sia riguardo alla liquidazione annuale, spetta agli organi competenti della nuova sede. In caso di cessazione dal servizio per morte, collocamento a riposo, destituzione o dispensa, la liquidazione definitiva e' effettuata nel mese successivo a quello in cui si e' verificata la cessazione.

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