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D.P.R. 1229/1959

Art. 151 — Entro il quindici febbraio il pretore trasmette al presidente del tribunale un elenco nominativo degli uffici…

ELI /it/dpr/1959/12/15/1229/art/151parte di D.P.R. 1229/1959
Art. 151. Entro il quindici febbraio il pretore trasmette al presidente del tribunale un elenco nominativo degli ufficiali giudiziari con l'indicazione dei proventi riscossi e della eventuale indennita' integrativa percepiti nell'anno. In base agli elenchi ricevuti il presidente del tribunale fa compilare un elenco nominativo riassuntivo degli ufficiali giudiziari del circondario, e lo trasmette al presidente della Corte di appello, il quale, a sua volta, fa compilare un analogo stato riassuntivo degli ufficiali giudiziari del distretto, e lo invia al Ministero entro il 15 marzo.

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