D.P.R. 1229/1959
Art. 148 — All'ufficiale giudiziario che, mediante la percezione dei proventi di cui ai numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8…
Art. 148. All'ufficiale giudiziario che, mediante la percezione dei proventi di cui ai numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8) e 9) dell'art. 123, al netto del dieci per cento per le spese, calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi, nonche' della tassa di cui al successivo art. 154, non venga a conseguire annualmente un importo pari all'ammontare dello stipendio iniziale spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di vice segretario, compete a carico dell'Erario una indennita' integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo puo' essere progressivamente elevato all'ammontare degli stipendi iniziali spettanti agli impiegati civili dello Stato aventi qualifiche di segretario aggiunto e di segretario, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina, decorso il corrispondente periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio degli impiegati civili dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche. Gli importi di cui al precedente comma sono suscettibili di aumenti periodici costanti, nei limiti, con le norme e le condizioni stabiliti per gli impiegati civili dello Stato. Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato della anzianita' di servizio, concesso, secondo le norme vigenti in materia, agli impiegati dello Stato, e' attribuito agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, agli effetti del trattamento economico di cui al primo comma, con decreto ministeriale, su proposta del presidente della Corte di appello, sentito il pubblico ministero.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 1229/1959 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.