D.P.R. 1229/1959
Art. 13 — Esaurite le prove scritte, la Commissione e' convocata nel termine di quindici giorni per iniziare l'esame de…
Art. 13. Esaurite le prove scritte, la Commissione e' convocata nel termine di quindici giorni per iniziare l'esame dei lavori. La Commissione, constatata l'integrita' dei sigilli, fa aprire il piego o i pieghi contenenti le buste. Il segretario apre, quindi, le buste esterne una dopo l'altra e appone lo stesso numero progressivo su ciascun lavoro e sulla busta interna contenente il nome del candidato. La Commissione, letto il lavoro, assegna il voto che subito viene annotato in lettere sul lavoro stesso; la annotazione e' sottoscritta dal presidente e dal segretario. Dopo che sono stati esaminati e giudicati tutti I lavori, la Commissione apre le buste contenenti i nomi dei candidati ai quali restano attribuiti i voti gia' annotati sui rispettivi lavori.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 1229/1959 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.