Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 1229/1959Art. 126
D.P.R. 1229/1959

Art. 126 — Quando la notificazione degli atti e' eseguita col mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario spet…

ELI /it/dpr/1959/12/15/1229/art/126parte di D.P.R. 1229/1959
Art. 126. Quando la notificazione degli atti e' eseguita col mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario spetta, oltre al rimborso della relativa spesa, il diritto fisso postale di lire ventidue.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 1229/1959 · fonte Normattiva ↗

← Art. 125 Art. 127 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.