D.P.R. 1229/1959
Art. 126 — Quando la notificazione degli atti e' eseguita col mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario spet…
Art. 126. Quando la notificazione degli atti e' eseguita col mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario spetta, oltre al rimborso della relativa spesa, il diritto fisso postale di lire ventidue.
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