D.P.R. 1229/1959
Art. 124 — Per l'iscrizione di ogni atto civile, penale o amministrativo in uno dei registri di cui ai numeri 1), 2), 3)…
Art. 124. Per l'iscrizione di ogni atto civile, penale o amministrativo in uno dei registri di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'art. 116, e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di cronologico nella misura di lire diciotto.
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