D.P.R. 1229/1959
Art. 114 — L'ufficiale giudiziario deve notificare in unico stampato il decreto penale di condanna ed il relativo precet…
Art. 114. L'ufficiale giudiziario deve notificare in unico stampato il decreto penale di condanna ed il relativo precetto di pagamento previsti dagli articoli 507 e 586 del Codice di procedura penale e, occorrendo, deve eseguire il pignoramento entro i termini stabiliti rispettivamente dal primo e dal secondo comma dell'art. 113. In caso d'inosservanza dei detti termini si applica la disposizione di cui all'art. 112, secondo comma.
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