D.P.R. 1229/1959
Art. 101 — Il numero complessivo degli ufficiali giudiziari e' di 1478; essi possono essere addetti all'ufficio unico co…
Art. 101. Il numero complessivo degli ufficiali giudiziari e' di 1478; essi possono essere addetti all'ufficio unico costituito nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario rispettivamente presso la Corte di appello o presso il tribunale ovvero, nelle altre sedi, alla pretura. La pianta organica degli ufficiali giudiziari per ogni ufficio e' stabilita con decreto motivato del Ministro.
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