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D.P.R. 420/1959

Art. 95 — Art. 14 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/95parte di D.P.R. 420/1959
Art. 95. (Art. 14 del Testo Unico) SUDDIVISIONE GENERALE I segni sulla carreggiata consistono in: LINEE LONGITUDINALI: - strisce di mezzeria ovvero di separazione dei sensi di marcia; - strisce di corsia; - strisce affiancate, continue e discontinue; - strisce affiancate continue; - strisce di margine; - strisce oblique di raccordo o di incanalamento; LINEE TRASVERSALI: - strisce di arresto; - strisce per passaggi pedonali; - strisce per attraversamenti ciclabili; ALTRI SEGNI: - strisce delimitazione parcheggi; - strisce di guida nelle svolte; - strisce di delimitazione fermate dei mezzi pubblici; - frecce direzionali; - segni sul ciglio restrizioni alla sosta; - segni sugli ostacoli, anomalie e punti critici stradali; - scritte sulla pavimentazione; - croce di S. Andrea per passaggi ferroviari a livello; - zebrature di presegnalazione ostacoli entro la carreggiata; - chiodi ed altri elementi inserti.

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