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D.P.R. 420/1959

Art. 7 — Art. 8 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/7parte di D.P.R. 420/1959
Art. 7. (Art. 8 del Testo Unico) BARRIERE I limiti dei cantieri stradali devono essere segnalati mediante barriere orizzontali portate da cavalletti o altri sostegni. La barra orizzontale, di altezza non minore di cm. 20, deve essere posta orizzontalmente ad almeno m. 0,80 sul piano stradale. La barra deve essere dipinta a strisce oblique alternate bianche e rosse (fig. 153). Lo stesso tipo di barriera deve essere usato negli sbarramenti stradali, sia parziali che totali (fig. 155).

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