D.P.R. 420/1959
Art. 605 — Art. 137 del Testo Unico
Art. 605. (Art. 137 del Testo Unico) UFFICI PER LA POLIZIA STRADALE Per l'espletamento del servizio di Polizia stradale le Amministrazioni di cui all'art. 137 del Testo Unico devono predisporre appositi uffici centrali e regionali.
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