D.P.R. 420/1959
Art. 600 — Art. 138 del Testo Unico
Art. 600. (Art. 138 del Testo Unico) QUIETANZA Per ogni oblazione viene compilata e rilasciata apposita quietanza. Le quietanze sono distaccate da appositi bollettari a madre e figlia in consegna all'accertatore ed all'Ufficio o Comando dal quale questi dipende. In ogni quietanza, oltre alla somma pagata, sono indicati il nome e cognome del contravventore, la data del rilascio, la norma violata e il luogo dove e' stata commessa la infrazione.
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