D.P.R. 420/1959
Art. 598 — Art. 137 del Testo Unico
Art. 598. (Art. 137 del Testo Unico) ORGANI PREPOSTI Ai servizi di polizia stradale ai sensi dell'ultimo comma dell'art 136 Testo Unico provvede il Ministero dell'interno, Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione per la polizia di frontiera e del trasporti. Sono organi diretti del Ministero dell'interno, per l'espletamento in via primaria dei servizi di cui al precedente comma, i Compartimenti della polizia stradale, alle dipendenze dei quali operano le Sezioni di polizia stradale, istituite in ogni capoluogo di provincia, nonche' le sottosezioni, i distaccamenti e i posti mobili, costituiti in rapporto alle necessita' dei servizi medesimi. Restano ferme le attribuzioni dei Comuni per quanto riguarda i centri abitati.
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