D.P.R. 420/1959
Art. 593 — Art. 134 del Testo Unico
Art. 593. (Art. 134 del Testo Unico) ATRAVERSAMENTO PRESSO LE INTERSEZIONI Nel crocevia i pedoni debbono servirsi degli appositi attraversamenti pedonali siti nei bracci di strada adiacenti al crocevia, senza comunque effettuare l'attraversamento diagonale. Nei crocevia regolati da agenti o da semafori i pedoni sono tenuti al rispetto delle segnalazioni come tutti gli altri utenti della strada.
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