D.P.R. 420/1959
Art. 590 — Art. 134 dei Testo Unico
Art. 590. (Art. 134 dei Testo Unico) ATTRAVERSAMENTO E VEICOLI PUBBLICI E' assolutamente vietato al passeggeri discesi dai mezzi di pubblico trasporto di effettuare l'attraversamento della carreggiata stradale passando anteriormente al veicolo fermo a meno che non esistano gli appositi passaggi pedonali.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 420/1959 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.