D.P.R. 420/1959
Art. 588 — Art. 134 del Testo Unico
Art. 588. (Art. 134 del Testo Unico) MANO DA TENERE I pedoni che circolano sulle banchine, sul marciapiedi e sul viali rialzati ovvero, quando questi manchino, sui margini della carreggiata, debbono, sempre tenere la propria sinistra eccettuato il caso in cui la carreggiata sia rasentata lateralmente da una linea tramviaria, ovvero ne siano impediti da altri gravi motivi.
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