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D.P.R. 420/1959

Art. 557 — Art. 125 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/557parte di D.P.R. 420/1959
Art. 557. (Art. 125 del Testo Unico) NORME PER L'USO Il normale servizio per la prevenzione e per l'accertamento delle infrazioni alle norme che regolano l'uso delle autostrade e' espletato dal personale indicato nell'art. 137 del Testo Unico dipendente dall'Amministrazione dello Stato.

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