D.P.R. 420/1959
Art. 542 — Art. 115 del Testo Unico
Art. 542. (Art. 115 del Testo Unico) ANIMALI Nel centri urbani il conducente deve vigilare affinche' gli animali in sosta con o senza attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente assicurati mediante appositi dispositivi a sostegni fissi, e legati in modo tale da non arrecare intralcio alla circolazione, ne' costituire pericolo per i pedoni. Durante le ore notturne gli animali potranno sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 420/1959 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.