D.P.R. 420/1959
Art. 531 — Art. 114 del Testo Unico
Art. 531. (Art. 114 del Testo Unico) FERMATE EXTRAURBANE Lungo le strade extraurbane dove le fermate dell'autobus possono costituire intralcio o pericolo per la circolazione per la ristrettezza della carreggiata stradale si devono prevedere di massima appositi luoghi di sosta (piazzuole di sosta). Le piazzuole di sosta devono avere una larghezza minima di m. 3 in corrispondenza della fermata e una lunghezza minima di m. 12. Inoltre dovranno essere provviste di raccordi obliqui di lunghezza minima di 20 mt. (fig. 150). Le piazzuole di sosta devono essere completate da un marciapiede o apposita isola rialzala per la sosta dei passeggeri in attesa.
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