Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 420/1959Art. 507
D.P.R. 420/1959

Art. 507 — Art. 91 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/507parte di D.P.R. 420/1959
Art. 507. (Art. 91 del Testo Unico) PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E DI REVOCA DELLE PATENTI DI GUIDA Agli effetti del comma terzo dell'art. 31 del Testo Unico si intende incorso in piu' violazioni di norme di comportamento il titolare di patente di guida che abbia commesso tre infrazioni, ovvero almeno due infrazioni qualora una delle due consiste nella guida in stato di ebbrezza. Le annotazioni delle violazioni stesse sono cancellate dopo trascorsi 10 anni.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 420/1959 · fonte Normattiva ↗

← Art. 506 Art. 508 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.