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D.P.R. 420/1959

Art. 5 — Art. 7 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/5parte di D.P.R. 420/1959
Art. 5. (Art. 7 del Testo Unico) FIERE E MERCATI Le fiere, i mercati ed ogni altra occupazione di suolo pubblico con veicoli, baracche, banchi, tende e simili, devono, di regola, essere consentiti in aree e localita' site in prossimita' di strade a traffico non intenso. Solo eccezionalmente, e nei casi in cui non sia comunque possibile provvedere altrimenti, possono essere consentiti anche in aree e localita' site in prossimita' delle strade a traffico intenso, ma a condizione che l'accesso ad essi noti intralci in alcun modo le correnti di circolazione delle strade stesse.

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