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D.P.R. 420/1959

Art. 495 — Art. 81 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/495parte di D.P.R. 420/1959
Art. 495. (Art. 81 del Testo Unico) LOCALI I locali di ogni scuola, dotati dei relativi servizi, devono comprendente, di regola, almeno un'aula di mq. 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50. Ogni aula deve essere dotata di arredamento atto a permettere un regolare svolgimento delle lezioni di teoria.

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