Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 420/1959Art. 491
D.P.R. 420/1959

Art. 491 — Art. 84 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/491parte di D.P.R. 420/1959
Art. 491. (Art. 84 del Testo Unico) ORGANICO Il personale di una scuola per conducenti di veicoli a motore deve, di regola, essere composto di un direttore, di uno o piu' insegnanti e di uno o piu' istruttori: in casi particolari l'Amministrazione puo' ammettere la cumulabilita' di tali funzioni purche' l'organico della scuola non sia inferiore a due unita'.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 420/1959 · fonte Normattiva ↗

← Art. 490 Art. 492 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.