Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 420/1959Art. 487
D.P.R. 420/1959

Art. 487 — Art. 84 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/487parte di D.P.R. 420/1959
Art. 487. (Art. 84 del Testo Unico) TIPI DI SCUOLE AUTORIZZATE Le scuole si distinguono in: a) scuole per conducenti di veicoli a motore: per la preparazione di candidati al conseguimento di patenti di guida ad uso pubblico e privato per veicoli delle categorie A, B, C, D, E ed F; b) scuole per conducenti di veicoli a motore ad uso privato: per la preparazione di candidati al conseguimento di patenti di guida ad uso privato per veicoli delle categorie A, B, C, D ed F. Tali scuole possono essere limitate alla preparazione di candidati al conseguimento di patente per motoveicoli della categoria A; c) scuole per conducenti di macchine agricole: per la preparazione di candidati al conseguimento di patenti di guida per macchine agricole. Le scuole di cui ai punti a) e b) possono preparare candidati al conseguimento delle patenti di guida per macchine operatrici e per cartelli.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 420/1959 · fonte Normattiva ↗

← Art. 486 Art. 488 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.