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D.P.R. 420/1959

Art. 484 — Art. 81 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/484parte di D.P.R. 420/1959
Art. 484. (Art. 81 del Testo Unico) REQUISITI UDITIVI Per la conferma della validita' e la revisione della patente di guida ad uso privato per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B, e' sufficiente percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di un metro di distanza. Per la conferma della validita' e la revisione della patente di guida ad uso privato per autoveicoli della categoria C, e' sufficiente percepire la voce di conversazione con fonemi combinati da ciascun orecchio a non meno di 2 metri di distanza. Per la conferma della validita' e la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie D ed /E, ovvero detta patente di guida ad uso pubblico per qualsiasi autoveicolo o motoveicolo, e' sufficiente percepire la voce di conversazione con fonemi combinati alla distanza di metri 8 complessivamente ed a non meno di metri 2 con l'orecchio che sente di meno. La funzione uditiva deve essere valutata senza l'uso di apparecchi correttivi dell'udito.

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