D.P.R. 420/1959
Art. 477 — Art. 81 del Testo Unico
Art. 477. (Art. 81 del Testo Unico) MINORATI DELL'UDITO Coloro che non posseggono i requisiti riditivi di cui all'articolo 473 possono conseguire, quali minorati, la patente di guida per motoveicoli e autoveicoli delle categorie A e B ad uso privato, limitatamente ai motocicli, alle motocarrozzette e alla autovetture, muniti su ambo i lati di specchi retrovisivi.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 420/1959 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.