D.P.R. 420/1959
Art. 456 — Art. 78 del Testo Unico
Art. 456. (Art. 78 del Testo Unico) CISTERNE VUOTE Le cisterne vuote che hanno contenuto liquidi della classe IV-a devono, allorche' vengono messe in circolazione non essere imbrattate esternamente da sostanze velenose, essere ben chiuse e presentare le stesse garanzie di perfetta tenuta di quelle piatte.
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