D.P.R. 420/1959
Art. 454 — Art. 78 del TestoUnico
Art. 454. (Art. 78 del TestoUnico) MATERIE TRASPORTABILI I liquidi del 2°, del 5°-a) e del 17° possono essere trasportati in veicoli cisterna ma non possono esserlo in cisterne amovibili ne' in grandi containers-cisterne.
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