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D.P.R. 420/1959

Art. 416 — (Art

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/416parte di D.P.R. 420/1959
Art. 416. (Art. 78 del Testo Unico PRECAUZIONI PER IL MANEGGIO DEI COLLI In uno stesso veicolo non devono essere caricati oltre quattro colli di materie radioattiva del gruppo A. Salvo per il maneggio dei colli per necessita' del servizio, il personale deve stare almeno a due metri di distanza (da ogni collo contenente materia radioattiva. I colli contenenti materie radioattive devono essere sistemati sul veicolo dalla parte opposta rispetto al sedile del conducente e per quanto possibile lontani da animali vivi, derrate alimentari e oggetti di consumo caricati sullo stesso veicolo.

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