D.P.R. 420/1959
Art. 402 — Art 78 del Testo Unico
Art. 402. (Art 78 del Testo Unico) VEICOLI Allorche' i colli contenenti materie del 4° 6° 7° e 8° sono trasportati su veicoli scoperti, tali veicoli devono essere tendaria Per le medesime materie malattie in fusti metallici non e' necessaria la copertura con tendone.
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