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D.P.R. 420/1959

Art. 391 — Art. 78 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/391parte di D.P.R. 420/1959
Art. 391. (Art. 78 del Testo Unico) PRECAUZIONI PER IL MANEGGIO DEI COLLI I recipienti e i colli che contengono materie del 1° e del 3° non debbono subire urti e devono essere sistemati sui veicoli in modo che non possano ne' rovesciarsi ne' cadere, ne' spostarsi in alcun rondo. E' vietato impiegare materiali facilmente infiammabili per stivare i colli sui veicoli. E' vietato penetrare nei veicoli con apparecchi di illuminazione a fiamma. Inoltre gli apparecchi impiegati non devono presentare alcuna superficie metallica suscettibile di produrre scintille. E' vietato fumare durante il maneggio dei colli, in prossimita' dei colli sistemati in attesa di maneggio, vicino ai veicoli in sosta e all'interno dei veicoli.

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