D.P.R. 420/1959
Art. 389 — Art. 78 del Testo Unico
Art. 389. (Art. 78 del Testo Unico) TRASPORTO ALLA RINFUSA Possono costituire oggetto di trasporto alla rinfusa per carico completo, le materie del 4°, le polveri dei filtri degli alti forni (5°a) e le materie del 9°a). Le materie del 4° e del 9°a) devono in tal caso essere trasportate con veicoli coperti aventi cassone metallico, e le polveri dei filtri degli alti forni con veicoli coperti a cassone metallico e con veicoli tendonati a cassone metallico.
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