D.P.R. 420/1959
Art. 377 — Art. 78 del Testo Unico
Art. 377. (Art. 78 del Testo Unico) DIVIETI DI IMBALLAGGIO E DI CARICO IN COMUNE E' vietato imballare in comune nel medesimo collo, o caricare in comune nel medesimo veicolo o nella medesima unita' di trasporto materie e oggetti pericolosi la cui contemporanea presenza nel medesimo collo e nel medesimo veicolo o nella medesima unita' di trasporto possa determinare al notevole aumento nel pericolo del trasporto (per es., materie infiammabili con materie comburenti).
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