D.P.R. 420/1959
Art. 361 — Art. 78 del Testo Unico
Art. 361. (Art. 78 del Testo Unico) PULIZIA VEICOLI Dopo lo scarico di un veicolo che sia stato adibito al trasporto di materie e oggetti pericolosi con imballaggio, se si constata che questo ha lasciato sfuggire una parte del suo contenuto, si deve, appena possibile, e in ogni caso prima di un nuovo carico, provvedere alla pulizia del veicolo.
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