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D.P.R. 420/1959

Art. 342 — Art. 78 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/342parte di D.P.R. 420/1959
Art. 342. (Art. 78 del Testo Unico) SERBATOI PER METANO Negli impianti di alimentazione a metano debbono essere impiegati esclusivamente serbatoi (bombole) costruiti per una pressione di carica di 200 kg/cm quadrati, collaudati e verificati secondo le disposizioni in vigore, che portino la indicazione "METANO". Non possono essere usate bombole che siano state precedentemente usate per gas diversi dal metano.

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