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D.P.R. 420/1959

Art. 338 — Art. 78 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/338parte di D.P.R. 420/1959
Art. 338. (Art. 78 del Testo Unico) SEMOVENTI, OPERATRICI E CARRELLI-TRATTORI Il peso massimo rimorchiabile viene stabilito in sede di omologazione del tipo e, per i tipi non omologati, in sede di visita e prova per ciascun esemplare. Per le macchine agricole semoventi, escluse le trattrici, e per le macchine operatrici, il peso rimorchiabile non deve superare il peso delle stesse. Per i carrelli-trattori il peso massimo rimorchiabile non deve superare il proprio peso se il rimorchio e' privo di freno, o il doppio del proprio peso se il rimorchio e' munito di dispositivo di frenatura. In ogni caso il peso rimorchiabile e' arrotondato al quintale intero.

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