D.P.R. 420/1959
Art. 324 — Art. 78 del Testo Unico
Art. 324. (Art. 78 del Testo Unico) TARGA DUPLICATA PER RIMORCHI Il duplicato della targa che i rimorchi ed i carrelli-appendice debbono portare durante la circolazione, ai sensi dell'art. 66 del Testo Unico ha caratteristiche identiche a quelle di cui all'art. 320 con l'aggiunta della lettera R al disopra del marchio ufficiale (fig. 157).
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