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D.P.R. 420/1959

Art. 31 — Art. 13 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/31parte di D.P.R. 420/1959
Art. 31. (Art. 13 del Testo Unico) DISTANZE Fuori dei centri abitati l'asse dei cartelli deve essere situato ad una distanza massima di m. 2,00 dal vicino margine della carreggiata, a meno che particolari circostanze non si oppongano. Negli abitati e nelle strade di montagna la distanza tra la estremita' del cartello verso la carreggiata e la verticale sul margine della carreggiata non deve essere inferiore a m. 0,50. Distanze inferiori sono ammesse solo in casi eccezionali.

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