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D.P.R. 420/1959

Art. 307 — Art. 78 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/307parte di D.P.R. 420/1959
Art. 307. (Art. 78 del Testo Unico) PROVA DI DURATA Il dispositivo montato nella posizione e con le modalita' normato di esercizio su un veicolo, deve essere tenuto in prova per un periodo non inferiore a un mese, o finche' siano stati percorsi almeno 15.000 km. Alla fine di tale esperimento il dispositivo deve soddisfare alle prove di funzionamento indicato nell'art. 306.

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