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D.P.R. 420/1959

Art. 302 — Art. 78 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/302parte di D.P.R. 420/1959
Art. 302. (Art. 78 del Testo Unico) VETRI DI TIPO DIVERSO Possono essere considerati vetri di sicurezza anche quelli ottenuti con sostanze diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, purche' rispondano ai requisiti stabiliti negli articoli medesimi.

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