D.P.R. 420/1959
Art. 270 — Art. 78 del Testo Unico
Art. 270. (Art. 78 del Testo Unico) ORGANI DI TRAINO DEI CARRELLI E DELLE MACCHINE OPERATRICI Per gli organi di traino dei carrelli e delle macchine operatrici di cui agli articoli 30 e 31 del Testo Unico si applicano le disposizioni per le macchine agricolo previste dagli articoli 266, 267, 268 e 269.
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