D.P.R. 420/1959
Art. 260 — Art. 78 del Testo Unico
Art. 260. (Art. 78 del Testo Unico) ORGANI DI TRAINO Gli organi di traino dei veicoli a motore e dei veicoli da essi trainati sono costituiti: a) dai ganci applicati sui veicoli trattori; b) dagli occhioni applicati ai timoni dei veicoli trainati; c) dai timoni dei veicoli trainati.
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