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D.P.R. 420/1959

Art. 242 — Art. 72 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/242parte di D.P.R. 420/1959
Art. 242. (Art. 72 del Testo Unico) PROVE A VUOTO La velocita' del veicolo per ciascuna marcia nelle prove a vuoto e' determinata con le modalita' dell'art. 241 in relazione al tempo impiegato per percorrere la base. Durante le prove si rilevano inoltre: a) il regime medio del motore sulla base (giri/min.); b) il numero dei giri compiuto dalle ruote motrici, oppure il numero degli sviluppi dei cingoli nel percorrere la base.

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