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D.P.R. 420/1959

Art. 219 — Art. 53 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/219parte di D.P.R. 420/1959
Art. 219. (Art. 53 del Testo Unico) GENERALITA' Le fabbriche costruttrici di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, motori per ciclomotori e rimorchi prodotti in serie in Italia, debbono presentare al Ministero dei trasporti domanda per chiedere l'omologazione del tipo di cui all'art 53 dei Testo Unico. Per i veicoli e per i motori per ciclomotori prodotti in serie da fabbriche costruttrici estere l'omologazione del tipo puo' essere concessa qualora venga richiesta. La relativa domanda dovra' essere corredata di un alto che attribuisca a persona residente in Italia i poteri per rilasciare la dichiarazione di conformita' al tipo omologato.

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