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D.P.R. 420/1959

Art. 216 — Art. 78 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/216parte di D.P.R. 420/1959
Art. 216. (Art. 78 del Testo Unico) CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI RETROVISIVI Ogni dispositivo retrovisivo puo' essere costituito da uno O piu' apparecchi ottici; ogni apparecchio deve esigere sostenuto da apposito attacco che ne consenta l'immediato orientamento a mano, in posizione stabile. Il bordo deve essere racchiuso da una cornice di altro materiale con spigoli arrotondati. La superficie riflettente deve avere un'area non inferiore a 50 cmq. per i veicoli aventi lunghezza non superiore a 6 m., a 100 cmq. per tutti gli altri. Ogni dispositivo retrovisivo deve essere costituito da due apparecchi per tutti i veicoli trainanti rimorchi, per gli autobus e per gli autosnodati; da almeno un apparecchio per tutti gli altri casi. Il coefficiente di riflessione di ogni apparecchio, non deve essere inferiore all'80%. La riflessione puo' essere momentaneamente attenuata, nell'uso notturno (per questi tipi il coefficiente di riflessione in uso normale non deve essere inferiore al 40%). Ogni apparecchio, se investito da luce bianca, deve riflettere luce bianca.

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