D.P.R. 420/1959
Art. 213 — Art. 78 del Testo Unico
Art. 213. (Art. 78 del Testo Unico) APPROVAZIONE DEI TIPI Ogni dispositivo deve essere assoggettato, ai fini dell'approvazione del tipo, a prove tecnologiche fissate dal Ministro per i trasporti. Al termine dello prove il livello sonoro soggettivo del suono emesso deve risultare non inferiore di oltre 5 dB rispetto a quello rilevato nello stesso apparecchio prima delle prove. Su ogni esemplare dei dispositivi approvati debbono essere indicati in maniera chiara ed indelebile e facilmente leggibile, quando e' montato: il marchio di fabbrica, gli estremi di approvazione e la tensione nominale di alimentazione.
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