D.P.R. 420/1959
Art. 20 — Art. 11 del Testo Unico
Art. 20. (Art. 11 del Testo Unico) PUBBLICITA' VIETATA La pubblicita' luminosa e a luce riflessa vietata sul veicoli e' quella che per forma e combinazione di colori puo' essere corifusa con i dispositivi di segnalazione e inoltre quella che puo' generare abbagliamenti. E' del pari vietata sui veicoli la pubblicita' luminosa, a luci intermittenti.
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