D.P.R. 420/1959
Art. 189 — Art. 78 del Testo Unico
Art. 189. (Art. 78 del Testo Unico) CICLOMOTORI I dispositivi di frenatura dei ciclomotori debbono rispondere alle prescrizioni di cui appresso: nei ciclomotori a due ruote, l'efficienza della frenatura, ottenuta con il solo freno sulla ruota posteriore deve soddisfare alla relazione: VxV S <= ----- 55 l'efficienza della frenatura ottenuta con l'uso contemporaneo di entrambi i freni deve soddisfare alla relazione: VxV S <= ----- 110 nei ciclomotori a tre ruote l'efficienza della frenatura ottenuta con l'uso contemporaneo di entrambi i freni deve soddisfare alla relazione: VxV S <= ----- 90
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 420/1959 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.