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D.P.R. 420/1959

Art. 178 — Art. 39 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/178parte di D.P.R. 420/1959
Art. 178. (Art. 39 del Testo Unico) REGISTRO MATRICOLARE Le indicazioni della targa di riconoscimento di ciascuna veicolo a trazione animale devono essere desunte dal registro matricolare per i veicoli a trazione animale, tenuto dal Comune. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione delle targhe di cui debbono essere muniti i veicoli a trazione animale, si applica l'art. 67 Testo Unico.

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